Sostitutive alla ricerca di limiti

Pubblicato il 25 marzo 2008

Scade a fine marzo la presentazione del progetto di bilancio per l’esercizio 2007. Entro quella data, le società devono valutare la convenienza ai riallineamenti e gli affrancamenti che la Finanziaria 2008 ha previsto. Dalla scelta derivano le imposte sostitutive dell’1%, necessarie sia per liberare le riserve dal vincolo di sospensione d’imposta generato per effetto delle deduzioni extracontabili da quadro EC (per questa opzione mancano le istruzioni dell’Amministrazione finanziaria), che per riallineare le differenze tra valori civili e valori fiscali dei beni in presenza di conferimenti, fusioni e scissioni (operazioni straordinarie) eseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 (per questa seconda opzione manca il decreto attuativo).

Sul versamento dell’imposta sostitutiva per riallineare i valori fiscali minori ai valori civilistici maggiori il provvedimento agenziale del 4 marzo 2008 chiarisce che le partecipazioni non sono interessate al riallineamento, poiché non sono immobilizzazioni materiali, né immateriali. Un dubbio che attende chiarimenti con decreto attuativo è capire qual è l’importo minimo del riallineamento previsto dall’articolo 1, comma 47, della Finanziaria, che prevede che “in caso di applicazione dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi”. Il quesito è se si possa tradurre nella possibilità di esercitare una scelta selettiva sui beni da riallineare o se si debbano riallineare le differenze su tutti i beni, salvo optare per un parziale riallineamento.

Sul versamento dell’imposta sostitutiva per liberare le riserve dal vincolo di sospensione d’imposta generato per effetto delle deduzioni extracontabili da quadro EC, eseguito entro il termine per il saldo delle imposte per il periodo 2007, i dubbi investono quanto è previsto dall’articolo 1, comma 34, della Finanziaria 2008, che dà la possibilità di eliminare il vincolo di sospensione d’imposta che grava sulle riserve di patrimonio netto generato in passato dopo aver dedotto componenti negativi solo fiscali, ex articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir: l’1% va versato sull’importo netto o lordo della riserva, cioè al netto o al lordo della fiscalità differita connessa alle riserve.

Nel bilancio 2007 delle società di capitali che beneficiano delle agevolazioni sugli interventi per il risparmio energetico vanno registrate le due quote di detrazione Ires recuperabili nel 2008 e nel 2009. Per gli investimenti del 2007, l’incentivo fiscale del 55 per cento della spesa sostenuta in base al principio di competenza va ripartito, in parti uguali, obbligatoriamente nel 2007, 2008 e 2009. Questo sconto d’imposta è una riduzione diretta dell’Ires.

Nella prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2008) confluiranno sia le chiusure agevolate del 2007 sia l’impegno assunto dalle società che non possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’ultima legge Finanziaria sia, infine, quelle che optano per le agevolazioni stesse. La maggior parte delle informazioni dovrà esser contenuta nel prospetto (apposito) posto in calce al quadro RF dei modelli di dichiarazione delle società di persone e di capitali (vale a dire i soggetti destinatari delle norme in materia di società operative).

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