Atterrata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 luglio 2024 la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CS3D o CSDDD).
La direttiva europea n. 2024/1760 modifica la precedente n. 2019/1937 e il Regolamento (UE) 2023/2859.
Il documento mira ad assicurare che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l’individuazione, e, ove necessario, l’attribuzione di priorità, la prevenzione, l’attenuazione, l’arresto, la minimizzazione e la riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente connessi alle attività delle società stesse. L’ambito di applicazione viene esteso alle attività delle loro dipendenze e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano.
La direttiva UE 2024/1760 contiene norme in materia di:
a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro derivate e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;
b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi di cui alla lettera a);
c) obblighi che ricadono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale in linea con l’accordo di Parigi.
Questa direttiva non deve essere usata per diminuire il livello di protezione dei diritti umani, lavorativi, sociali, ambientali e climatici che è già stabilito dalle leggi nazionali degli Stati membri o dagli accordi collettivi esistenti al momento della sua implementazione.
Inoltre, non influisce sugli obblighi relativi ai diritti umani, al lavoro, ai diritti sociali, alla tutela ambientale e ai cambiamenti climatici che sono già coperti da altre leggi dell'Unione Europea. In caso di conflitto tra una disposizione di questa direttiva e una disposizione di un'altra legge dell'Unione che stabilisce obbligazioni più ampie o più dettagliate verso gli stessi obiettivi, prevalgono le disposizioni di quest'ultima legge.
Il documento è rivolto alle società che soddisfano una delle condizioni seguenti:
Inoltre, la direttiva si applica anche alle società che sono costituite in conformità della normativa di un Paese terzo e che raggiungono le stesse soglie di fatturato sopra indicate nell’Ue.
Le aziende sono chiamate a sviluppare un piano di transizione per adeguarsi alle richieste di un'economia eco-sostenibile, in accordo con i limiti di riscaldamento globale stabiliti dall'Accordo di Parigi, che prevede di non superare l'aumento di 1,5°C.
Questo piano richiede un'analisi accurata e continua delle operazioni aziendali, estendendosi fino alle filiali e ai partner lungo la catena di fornitura.
Per rispettare queste normative, le imprese sono obbligate a:
L'obiettivo è minimizzare l'impatto ambientale delle attività aziendali e assicurare un percorso verso la sostenibilità conforme agli standard internazionali.
ATTENZIONE: Anche le piccole e medie imprese (PMI) possono essere coinvolte nei processi di due diligence all'interno delle catene di fornitura delle grandi aziende, ad esempio come fornitori o clienti.
Saranno le grandi aziende a supportare le PMI con cui collaborano, quando si presentano certe condizioni.
Questo supporto può includere l'offerta di risorse per lo sviluppo delle capacità aziendali, la formazione, il miglioramento dei sistemi di gestione, oltre a fornire aiuti finanziari come finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza per accedere a ulteriori finanziamenti.
Gli Stati membri dispongono che ciascuna società riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione.
Tale dichiarazione annuale è pubblicata:
a) in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione che sia utilizzata nello Stato membro dell’autorità di controllo designata e, qualora diversa, in una lingua che sia di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari;
b) entro un termine ragionevole, ma non oltre 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta o, per le società che effettuano la rendicontazione volontaria in conformità della direttiva 2013/34/UE, entro la data di pubblicazione del bilancio d’esercizio.
I paesi membri definiscono le regole riguardanti le sanzioni, incluse quelle pecuniarie, che si applicano quando le leggi nazionali, messe in atto per questa direttiva, vengono violate.
Le sanzioni devono essere efficaci, adeguate e deterrenti.
Nella decisione di applicare sanzioni e nel definire il tipo e il grado appropriato delle stesse, si considerano vari fattori:
Gli Stati membri prevedono almeno le seguenti sanzioni:
- sanzioni pecuniarie;
- se una società non si conforma a una decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine stabilito, una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile della violazione e la natura della violazione.
Gli Stati membri adottano le norme per adeguarsi alla direttiva entro il 26 luglio 2026.
Il recepimento avverrà come segue.
Se trattasi di società di Stato membro:
In caso di Società di Stato terzo:
A decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società.
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