La pausa estiva non tocca il pagamento delle cartelle esattoriali, che vanno saldate entro 60 giorni dalla notifica anche se la data ultima cade tra il 1º e il 31 agosto; mentre, per la proposizione del ricorso contro la cartella (rapporto giurisdizionale) la pausa estiva vale.
La sospensione interessa le date del procedimento di reclamo/mediazione, mentre non interessa le scadenze:
Dunque, la cartella va pagata entro 60 giorni dalla notifica senza considerare la pausa estiva.
Invece, per gli avvisi di accertamento, per gli avvisi bonari e la liquidazione della tassazione separata la pausa va calcolata.
I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 1, legge 742/69, come modificato dalla legge n. 162 del 2014 che ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini che in precedenza, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 742/1969, durava fino al 15 settembre).
Tra i termini sospesi del contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo, si ricordano:
Per i calcoli del decorso del termine, due considerazioni:
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