Sospensione estiva, le cartelle vanno pagate

Pubblicato il 26 luglio 2018

La pausa estiva non tocca il pagamento delle cartelle esattoriali, che vanno saldate entro 60 giorni dalla notifica anche se la data ultima cade tra il 1º e il 31 agosto; mentre, per la proposizione del ricorso contro la cartella (rapporto giurisdizionale) la pausa estiva vale.

La sospensione interessa le date del procedimento di reclamo/mediazione, mentre non interessa le scadenze:

Atti impositivi

Dunque, la cartella va pagata entro 60 giorni dalla notifica senza considerare la pausa estiva.

Invece, per gli avvisi di accertamento, per gli avvisi bonari e la liquidazione della tassazione separata la pausa va calcolata.

Pausa estiva per il contenzioso tributario

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 1, legge 742/69, come modificato dalla legge n. 162 del 2014 che ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini che in precedenza, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 742/1969, durava fino al 15 settembre).

Tra i termini sospesi del contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo, si ricordano:

Per i calcoli del decorso del termine, due considerazioni:

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