Sopravvive il certificato dei carichi pendenti

Pubblicato il 26 maggio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34 del 25 maggio 2007, chiarisce che anche se l’appaltante può attestare la propria regolarità fiscale con una “dichiarazione sostitutiva in conformità” si può continuare a richiedere il certificato dei carichi pendenti all’agenzia delle Entrate in base al provvedimento del 25 giugno 2001, che ha approvato i relativi modelli. Questi ultimi, infatti, sono validi anche con l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06). Il certificato dei carichi pendenti, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla richiesta, contiene la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria relativi alle imposte dirette, all’Iva, alle imposte indirette sugli affari e agli altri tributi indiretti di competenza dell’Agenzia.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy