Con sentenza n. 2865/2008, la Corte di Cassazione è intervenuta precisando il concetto di sopraelevazione condominiale, di cui all'art. 1127 c.c.; in particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato come si realizzi tale tipo di intervento qualora il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti ampliandone superfici e volumetrie, ma non anche quando il condomino intervenga con opere di trasformazione del tetto che, per le loro caratteristiche strumentali, siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione a favore di altri condomini e ad attrarlo al suo uso esclusivo.
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