, con la sentenza n. 19212 del 14 settembre stabilito che l’esclusione da ogni imposta, diretta e indiretta, per le organizzazioni di volontariato che perseguono fini di solidarietà sociale è limitata agli acquisti avvenuti a seguito di donazioni o successioni. Le altre operazioni fiscalmente rilevanti sono soggette ad un’esenzione limitata a specifici tributi.
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