Solo la “relata” prova la notifica
Pubblicato il 26 maggio 2008
Un importante quanto lineare principio di diritto regola la pronuncia di Commissione tributaria provinciale (Bari) numero 48/15/08, che attiene l’esecuzione forzata dell’esattore: all’agente della riscossione spetta il deposito della “relata” di notifica o (quando questa è eseguita a mezzo posta) dell’avviso di ricevimento della raccomandata dal quale possa evincersi la conoscenza, ad opera del destinatario, dell’atto notificatogli. L’agente non può altrimenti provare in giudizio la regolare notifica della cartella di pagamento producendo l’ “estratto di ruolo”. Questi è un mero atto interno, redatto dallo stesso agente della riscossione, che lo rende inidoneo a dimostrare con sufficiente obiettività i dati in esso riportati.