La disciplina sulle società tra avvocati è contenuta nell'articolo 4-bis della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, di riforma dell'Ordinamento forense (L. n. 247 del 2017).
L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o cooperative iscritte in un'apposita sezione dell'Albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione la società ha sede.
Possono parteciparvi anche soggetti non iscritti all'Albo degli avvocati: soci di capitale e categorie professionali iscritte ad altri Albi.
La possibilità è, dunque, data alle condizioni che:
i soci siano avvocati iscritti all'albo;
i soci siano avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
la maggioranza dei membri dell'organo di gestione sia composta da soci avvocati e i componenti dell'organo di gestione non siano estranei alla compagine.
Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19282/2018 del 19 luglio, osservano che l'articolo 4-bis sopra richiamato, ha carattere speciale e prevale sulle precedenti disposizioni in materia. Pertanto, non è più consentito l'unico modello societario della società di avvocati (regolato dalle leggi sulla società in nome collettivo), piuttosto - dall'1 gennaio 2018, a partire dal quale l'esercizio in forma associata della professione forense è disciplinato dall'art. 4-bis, L. 247/2012 – è consentita la costituzione di:
i cui soci siano, come detto, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo o avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni e l'organo di gestione sia formato da soli soci e, nella maggioranza, da soci avvocati.
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