Società semplici Il forfettario resiste al marchio comune

Pubblicato il 22 ottobre 2016

La Corte europea interviene a chiarire i confini dell'Amministrazione relativamente ad alcune società semplici.

Vanno considerate imprese indipendenti, assoggettate all’Iva, le società semplici che si presentano in quanto tali autonomamente nei confronti dei loro fornitori, delle autorità pubbliche e, entro certi limiti, dei loro clienti, e che conducono la propria produzione utilizzando essenzialmente i propri strumenti di produzione, anche se commercializzano gran parte dei loro prodotti utilizzando un marchio comune con altre società semplici, attraverso l’intermediazione di una società di capitali le cui quote sono detenute dai membri di tali società semplici nonché da altri membri della famiglia interessata.

La sentenza in oggetto, del 12 ottobre 2016 causa C-340/15, tratta il caso di società semplici, costituite da persone vincolate da rapporti di parentela, ciascuna delle quali gestisce vigneti su terreni diversi, utilizzando un impianto di imbottigliamento comune.

L'amministrazione, secondo la sentenza, non può ricondurre le diverse società ad un unico soggetto passivo dell'Iva, negando l'applicazione del regime forfetario agricolo, a motivo delle dimensioni rilevanti o della forma giuridica della società di capitali: la cooperazione fra le società semplici e una società di capitali non basta a rimettere in discussione la loro indipendenza.

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