La Cassazione, interpellata sul ricorso dell'agenzia delle Entrate avverso un giudizio di merito sull'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di una società poi estinta, ha stabilito che la cancellazione dal Registro imprese (l'estinzione) fa sì che l’impugnazione contro la società sia inammissibile, ma non vanifica la legittimazione passiva dei soci in giudizio, restando la pretesa del Fisco ancorata a quanto percepito nel riparto dell’attivo di liquidazione.
Dunque, quanto avuto in sede di liquidazione è il tetto entro cui il fisco può rivalersi sui soci, tuttavia resta l’interesse ad agire nei loro confronti, poiché potrebbero emergere beni e diritti non contemplati nel bilancio che non escludono l’interesse dell’amministrazione a procurarsi un titolo nei loro confronti.
La sentenza in argomento è la n. 9094 depositata il 7 aprile 2017.
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