Con la risoluzione n. 134 del 14 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le società non operative potevano usufruire delle agevolazioni previste per lo scioglimento o la trasformazione anche se nella loro compagine sociale vi erano delle società fiduciarie, con il fiduciante persona fisica. Questo perché lo schermo societario della fiduciaria non influisce sull’individuazione “dell’effettivo soggetto passivo d’imposta, che rimane, in ogni caso, il sfiduciante”. L’indicazione purtroppo è arrivata a tempo scaduto, in quanto le due operazioni agevolate sarebbero dovute essere state deliberate entro il 31 maggio scorso. Con la risoluzione n. 135 del 15 giugno, l’Agenzia ha analizzato l’esenzione dall’imposta di registro dei conferimenti di beni in società di capitali derivanti da trasformazioni di aziende speciali comunali, chiarendo che, per ottenere l’esenzione da imposizioni fiscali sui conferimenti di beni nelle società di capitali ex municipalizzate, è necessario un nesso di con testualità tra la trasformazione dell’azienda speciale in società di capitali e il conferimento dei beni dell’ente locale nelle società.
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