Società estere rimborsate

Pubblicato il 04 novembre 2008 La cessione del ramo d’azienda determina una situazione di continuità, ai fini Iva, quando si estingue il cedente, anche se l’operazione straordinaria riguarda due soggetti non residenti in Italia. Cioè, se la società cedente ha maturato il diritto a chiedere il rimborso dell’imposta (art. 30, comma 3, lett. e, del Dpr 633/72) può presentare il modello VR per il tramite della società concessionaria, che agisce per mezzo del proprio rappresentante fiscale. Questo è quanto si legge nella risoluzione n. 417/E/2008, con cui il Fisco ha risposto positivamente all’interpello di una società che oltre al ramo d’azienda ha acquistato tutte le posizioni attive e passive della cedente. Le Entrate hanno ritenuto applicabile la disciplina della “cessione d’azienda” e non quella della “cessione del ramo d’azienda”, perché la società cedente ha trasferito tutte le posizioni attive che in Italia “transitavano” attraverso il proprio rappresentante fiscale, prima di estinguersi. Con il documento di prassi in esame, dunque, l’Agenzia fornisce indicazioni su come presentare il modello AA7/9 relativo alla comunicazione dati. Le specifiche più importanti riguardano il rimborso del credito Iva maturato dalla società estinta. Con la cessione dell’azienda deve intendersi trasferito anche il diritto a chiedere il rimborso del credito Iva non solo del 2007, ma anche del primo trimestre 2008 (cioè anche quello maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di cessione, fino alla data in cui quest’ultima produce effetti).
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