Non sembra che il principio fissato con la circolare 5/E del 2006 delle Entrate, che stabilisce che l’interpello sulle società di comodo rappresenta un elemento necessario per il contenzioso, sia così certo. Il direttore centrale Normativa e contenzioso dell’agenzia delle Entrate, Busa, intervenuto ad un convegno, ha dichiarato che la pregiudiziale a favore dell’interpello rappresenta un’indicazione a “rilevanza interna”, quindi resta al giudice la valutazione della sussistenza o meno dei diritti dedotti in giudizio: i presupposti del ricorso e le cause di eventuale inammissibilità sono stabiliti dagli articoli 19 e seguenti del Dlgs 546/92.
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