L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60 del 16 maggio 2006, afferma che sussiste per tutti i soggetti passivi Iva l’obbligo di indicare il numero di partita Iva nella home-page del sito web relativo all’attività esercitata, anche se usato solo a scopo pubblicitario. La risoluzione muove dall’articolo 35, comma 1, del Dpr 633/72, modificato dall’articolo 2, comma 1, del Dpr 404/01, secondo cui “l’Ufficio attribuisce un numero di partita Iva che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto...”.
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