Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per i soggetti appena inclusi nell'obbligo di comunicazione dei dati sanitari valgono le stesse regole fissate dal provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate.
A stabilirlo il nuovo provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016, redatto a seguito del decreto Mef del 1° settembre 2016.
Dunque, anche gli esercizi commerciali con distribuzione di farmaci da banco, come le parafarmacie, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, degli ostetrici e dei tecnici sanitari di radiologia medica, gli ottici e i veterinari devono inviare al Sistema tessera sanitaria – Sts - i dati relativi alle prestazioni erogate.
Il Sistema tessera sanitaria esporrà le informazioni delle spese veterinarie in un archivio distinto.
Restano invariate le istruzioni riguardo alle procedure di accesso, di consultazione e di opposizione da parte del contribuente.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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