Sisma Abruzzo, agevolazione a metà per chi non rientra nel de minimis

Pubblicato il 22 settembre 2012 Oggetto della circolare n. 46 del 21 settembre 2012 emessa dall’Inail, è la riscossione agevolata - articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011 - dei premi per le popolazioni abruzzesi colpite dal sisma. Nella circolare si ricorda che la riscossione prevede la ripresa senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012 e che l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%. Ma la riscossione agevolata con riduzione al 40% dei premi sospesi costituisce aiuto di Stato. Pertanto, in attesa della decisione della Commissione UE sulla notifica inviata in merito:

- tale modalità di riscossione è riservata solo ai soggetti che possono fruire dell’aiuto di stato nei limiti del de minimis (Regolamento CE n.1998/2006);

- si applicherà, per il momento, solo la riscossione in 120 rate mensili a chi non rientra nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in tema di de minimis;

- in caso di parere favorevole della Commissione interpellata, a chi non rientra nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in tema di de minimis, verrà applicata anche la riduzione al 40%.

Chi  non rientra nei limiti ma ha fruito della riscossione con la riduzione al 40% da gennaio 2012 alla data del 21 settembre 2012, deve versare la differenza (pari al 60%), maggiorata degli interessi, in unica soluzione entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Nella circolare sono specificati i nuovi progressivi richiesta da indicare nel modello F24.
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