Il Decreto legge n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) ha previsto, si sa, un nuovo redditometro. Verrà applicato per gli accertamenti sintetici relativi al periodo d’imposta 2009. Per quelli sino al 2008, la ricostruzione del reddito sarà ancora fondata sulla valorizzazione dei beni e dei servizi indicati nella tabella ministeriale del 1992. Il “vecchio” redditometro durerà dunque sino al 2013, anno in cui si esaurirà il termine per l’esercizio dell’azione accertatrice per il 2008 (fino al dicembre 2014 per i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi).
L’applicazione delle nuove norme partirà dal 1° gennaio 2011.
Dal settore accertamento dell’Agenzia delle entrate è provenuto che benché, teoricamente, gli accertamenti si sarebbero potuti effettuare con le nuove regole sui redditi dei 5 anni precedenti, si è considerato che ad entrare in vigore è un sistema diverso, perciò si è ritenuto di partire con le dichiarazioni presentate sui redditi personali (non familiari) del 2009.
Ciò premesso, ove il redditometro segnali una difformità di risultato rispetto alla denuncia di un contribuente, potrà scattare l’accertamento sintetico. In questo caso, l’Agenzia invierà una lettera a quello stesso contribuente, invitandolo a presentarsi per spiegare la propria posizione.
Con la nuova versione del sintetico, l’Ufficio fiscale è tenuto alla convocazione e all’avvio del contraddittorio, notificato l’avviso di accertamento.
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