Attualmente, la disciplina fiscale delle “Società di investimento immobiliare quotate” (in acronimo “Siiq”) – commi da 141 della Legge 296/2006 - prevede che ai soggetti non residenti, la ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti da attività di locazione immobiliare e da possesso di partecipazioni in altre Siiq, sia applicata a titolo d’acconto verso: imprenditori individuali per le partecipazioni relative all’impresa; società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti. In tutti gli altri casi, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. Tuttavia, il regime tributario introdotto da questa Finanziaria, che, peraltro, esclude per questa tipologia di società l’esenzione di cui all’articolo 6 del Dlgs 239/96, limitatamente ai soggetti che rientrano nella c.d. “white list”, è in cerca di aggiustamenti, di modo che il trattamento dei proventi derivanti dalla partecipazione in Siiq sia reso equivalente a quello previsto per i fondi di investimento immobiliare. Neppure è chiara l’applicabilità dell’esenzione dalla ritenuta disposta dalla disciplina “madre-figlia”, nonché delle aliquote ridotte volute dai trattati bilaterali contro la doppia imposizione.
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