Il regolamento attuativo della disciplina Siiq, varato lo scorso giovedì, ha parzialmente recepito le considerazioni sollevate dal Consiglio di Stato con il parere del 15 giugno 2007. Tra i requisiti necessari per poter usufruire del regime Siiq, la società per azioni residente in Italia deve prevedere un azionariato diffuso con una soglia partecipativa minima del 35%, posseduto da soci detentori dell’1% massimo dei diritti di voto e di partecipazione agli utili. Risulta però particolarmente difficile la verifica del requisito di quantitativo minimo di partecipazione nel limite dell’1%, in quanto sia che , la quale individua al 2% la soglia rilevante per gli obblighi di comunicazione, non regolamentano il superamento dei tetti previsti. Inoltre l’applicazione della Siiq resta subordinata al rispetto di requisiti derivanti dalla condotta di terzi che la società non può né controllare né influenzare. Gli immobili destinati alla locazione debbono rappresentare l’80% dell’attivo patrimoniale ed i ricavi da locazione devono essere pari o maggiori all’80% dei componenti positivi del conto economico. Il nuovo regime agevolato per le Siiq, essendo riservato alle società quotate sul territorio nazionale, discrimina le società estere e viola il diritto comunitario, di conseguenza potrebbe originare procedure di infrazione da parte della Ue.
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