Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2021 e in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, contiene anche misure in materia sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'obiettivo del legislatore è duplice: intervenire sul TU per sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008) agevolando il coordinamento degli enti istituzionali preposti ai controlli e potenziando la risposta in termini sanzionatori dello Stato nei confronti delle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
Concentriamoci sul secondo aspetto, in particolare sul nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il decreto fiscale riscrive l’articolo 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) del D.Lgs. n. 81 del 2008.
La nuova disciplina stabilisce che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione dell’attività di impresa in due casi:
1) quando riscontra che almeno il 10% (non più il 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) in presenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, a prescindere dal settore di intervento. Le gravi violazioni che causano la sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle contenute nel riscritto Allegato I (vedi infra).
Il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale per le ipotesi di lavoro irregolare non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
Avverso il provvedimento l'impresa può presentare ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente che è tenuto a pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso.
Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
Oltre che nell'ipotesi di lavoro irregolare, il provvedimento della sospensione può essere adottato anche nel caso in cui si rilevino le seguenti gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro:
Il provvedimento di sospensione è adottato o in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alternativamente, in relazione alla parte dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di mancata formazione ed addestramento e di mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto (numeri 3 e 6 dell’Allegato I).
L’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre, insieme al provvedimento sospensivo, misure per far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa destinataria del provvedimento di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il provvedimento di sospensione può essere emesso:
Sui provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
Gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso. L'attività lavorativa non può essere interrotta, fatta salva l'ipotesi di situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale può essere revocato dalla stessa amministrazione che lo ha adottato purchè sussistano le seguenti condizioni:
Lavoro irregolare - Somma aggiuntiva
Fattispecie |
Somma aggiuntiva |
Fino a 5 lavoratori irregolari |
2.500 euro |
Più di 5 lavoratori irregolari |
5.000 euro |
Gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro - Somma aggiuntiva
Fattispecie |
Somma aggiuntiva |
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Euro 2.500 |
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Euro 2.500 |
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Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
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Euro 3.000 |
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Euro 2.500 |
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Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
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Euro 3.000 |
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Euro 3.000 |
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Euro 3.000
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Le somme aggiuntive sono raddoppiate in caso di recidiva dell'impresa, destinataria di analogo provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti.
Ammessa la possibilità, su domanda dell'impresa e fermo restando il rispetto di tutte le condizioni prima indicate, di ottenere la revoca con il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.
È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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