Approda in “Gazzetta” n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario 108/L, il Testo unico sulla sicurezza, dlgs n. 81 del 9 aprile 2008. Le principali novità:
- le misure coinvolgono anche i lavoratori autonomi e parasubordinati che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale in cui sono inseriti, svolgono attività di lavoro nell’impresa. Ne sono, però, esclusi i lavoratori domestici e familiari;
- i contenuti della valutazione dei rischi e le procedure per svolgerla (per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti è sufficiente un’autocertificazione, per quelle fino a 50 si applicano regole standardizzate) sono rinforzati, perché il datore consideri tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo in particolare considerazione lo stress da lavoro e i rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi;
- le nuove disposizioni sulla valutazione dei rischi diverranno operative a 90 giorni dal 30 aprile 2008, data di pubblicazione del Testo unico sulla sicurezza in “Gazzetta”;
- sono fissate le caratteristiche che i modelli di organizzazione e gestione devono possedere perché l’azienda non incorra nella responsabilità amministrativa;
- i datori devono consentire ai lavoratori di ottenere adeguate informazioni e, nel contempo, attivare programmi di formazione (ai quali i lavoratori sono tenuti a partecipare, pena un’ammenda da 200 a 600 euro);
- nuova figura, incaricata della vigilanza sulla sicurezza (anche a livello territoriale e di sito produttivo), è il rappresentante dei lavoratori.
Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni alle neonate norme del dlgs 81/2008.
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