Sicurezza: requisiti di legge per la bilateralità di supporto ai datori
Pubblicato il 03 agosto 2011
Con la circolare
20 del 29 luglio 2011, il ministero del Lavoro offre chiarimenti in merito all’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro con il supporto degli stessi.
Funzioni e compiti degli enti bilaterali sono indicati nell’articolo 51 del Dlgs 81/2008.
Sono legittimati a collaborare con il datore all’attività formativa gli enti costituiti “
a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento”. Si ricorda che devono altresì sussistere i requisiti ex articolo 37, comma 12, del Dlgs citato. Dunque, l'organismo:
- deve operare nel settore di riferimento;
- deve essere presente in quel territorio e non in diverso contesto geografico.