Sicurezza, potere di spesa e responsabilità del dirigente

Pubblicato il 17 marzo 2014 La Cassazione penale, con la sentenza n. 6370 dell'11 febbraio 2014, interviene sulla responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e stabilisce che colui che è al vertice della sicurezza non è in modo automatico responsabile per la mancata attuazione delle misure di sicurezza.

Questo perché per attribuire responsabilità a colui che ricopre la qualifica di datore di lavoro per la sicurezza è necessario che ci siano anche poteri di spesa.

I dirigenti comunali del caso di specie non avevano potere di spesa e quindi mancavano di un'effettiva disponibilità di risorse finanziarie nell'ambito del piano economico di gestione.

Per tale motivazione i giudici della Corte annullano la decisione di merito che condannava gli imputati ed evidenziano come, se privi di disponibilità di risorse finanziarie, il responsabile del servizio di manutenzione e quello di reparto non sono configurabili come datori di lavoro per la sicurezza.
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