Sicurezza, potere di spesa e responsabilità del dirigente
Pubblicato il 17 marzo 2014
La Cassazione penale, con la sentenza n.
6370 dell'11 febbraio 2014, interviene sulla
responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e stabilisce che colui che è al vertice della sicurezza non è in modo automatico responsabile per la mancata attuazione delle misure di sicurezza.
Questo perché per attribuire responsabilità a colui che ricopre la qualifica di
datore di lavoro per la sicurezza è necessario che ci siano anche
poteri di spesa.
I dirigenti comunali del caso di specie non avevano potere di spesa e quindi mancavano di un'effettiva disponibilità di risorse finanziarie nell'ambito del piano economico di gestione.
Per tale motivazione i giudici della Corte annullano la decisione di merito che condannava gli imputati ed evidenziano come, se
privi di disponibilità di risorse finanziarie, il responsabile del servizio di manutenzione e quello di reparto non sono configurabili come datori di lavoro per la sicurezza.