La sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 12722 del 2006, chiarisce che per essere formalmente valido il licenziamento “non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è sufficiente che sia portata a sua conoscenza”. La decisione muove dal caso di un dipendente, ricorso al tribunale con la richiesta di reintegro, per il quale la comunicazione del licenziamento era stata spedita solo all’ufficio del lavoro e, dopo un mese, l’interessato ne aveva ricevuto copia tramite fax.
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