Si allunga la prescrizione dei contributi con la denuncia entro cinque anni

Pubblicato il 03 marzo 2012 Con la circolare n. 31, del 2 marzo 2012, l'Inps fornisce chiarimenti in merito alla denuncia che il lavoratore, o i suoi superstiti, possono presentare per la prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro, così come disciplinata dalla legge n. 335, dell'8 agosto 1995.

Il termine di prescrizione quinquennale, previsto per i contributi versati prima del 17 agosto 1995 e decorrente dal 1° gennaio 1996, può essere allungato a dieci anni qualora il lavoratore o i suoi superstiti presentino all'Inps una denuncia di omissione contributiva entro il termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero.

L'allungamento del termine prescrizionale si verifica indipendentemente dal fatto che sia stata attivata dall'Inps un'azione di recupero nei confronti del datore di lavoro inadempiente. In presenza di documentazione idonea, gli operatori provvederanno alla quantificazione del credito dell'Istituto e alla notifica al contribuente dell'atto di diffida al pagamento di quanto richiesto. Il termine decennale di prescrizione non potrà essere applicato qualora la contestazione di omissione contributiva sia contenuta in atti diversi dalla denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy