Si all'Irap in presenza di collaboratori non occasionali
Pubblicato il 17 luglio 2012
Con l'ordinanza n.
12175, depositata il 16 luglio 2012, la Corte di Cassazione rinvia la richiesta di rimborso Irap da parte di un professionista, rimandando la decisione alla Commissione tributaria regionale e annullando i verdetti favorevoli emessi dalle Commissioni di merito di primo e secondo grado.
Nella motivazione di questa decisione, la Corte sostiene che l'obbligo di versare l'Irap si presenta in caso di lavoro non occasionale di dipendenti e collaboratori, anche se è esiguo il rapporto tra costo sostenuto e volume d'affari realizzato; inoltre, i giudici hanno disposto che i 48 mesi previsti per la presentazione dell'istanza di rimborso decorrano dal versamento di ogni singolo acconto e non dal momento in cui si verifica il saldo dell'imposta.