Con la circolare Inps n. 163 del 3 novembre 2017, l’agevolazione contributiva collegata agli accordi aziendali contenenti misure di conciliazione vita-lavoro diviene pienamente operativa. La circolare fornisce, infatti, specifiche istruzioni sulle modalità di accesso allo sgravio previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017 (G.U. n. 248 del 23 ottobre 2017), fruibile dai datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori, in ottemperanza al decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015).
Vista la necessità di assicurare la sostenibilità economica delle misure volte a garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, ha destinato, per il triennio 2016-2018, una quota del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione di misure per accrescere la conciliazione tra vita professionale e vita privata. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono state definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato in data 12 settembre 2017.
Si fa presente che il decreto del 12 settembre 2017 riconosce lo sgravio contributivo in questione unicamente ai datori di lavoro privati, i quali possono fruire dello sgravio una sola volta nell’ambito del biennio 2017-2018.
NB! Per effetto dell’articolo 8 del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193 (G.U. n. 246 del 24 ottobre 2016), convertito dalla legge dell’1 dicembre 2016, n. 225 (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016), le risorse finanziarie complessivamente disponibili per tale misura sono pari ad euro 55.200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 54.600.000,00 per l’anno 2018. L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018. |
La stipula di un contratto collettivo aziendale contenente specifiche misure per conciliare la professione con la vita privata rappresenta una opportunità per i lavoratori, così come per le imprese, cui vengono riconosciuti sgravi contributivi, ovvero un risparmio sui costi relativi al versamento dei contributi obbligatori.
Per ottenere lo sgravio contributivo, le aziende sono tenute a sottoscrivere e depositare un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore o da precedenti contratti collettivi aziendali.
Ulteriormente, il contratto aziendale deve:
Si riportano di seguito gli istituti.
AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ
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AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
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WELFARE AZIENDALE
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NB! La conformità del contratto collettivo aziendale alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale è oggetto di dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio e potrà essere oggetto di controllo da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. |
Guardando innanzitutto ai limiti temporali, si fa presente che, per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento, con modalità telematica, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 151 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015).
I datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato (in attuazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 25 marzo 2016), non dovranno effettuare un nuovo deposito per usufruire dello sgravio, ma ciò solo nel caso in cui il contratto già depositato contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017.
NB! La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C. e agli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
Lo sgravio contributivo consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale.
Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote:
• Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell'anno;
• Quota B: ottenuta ripartendo l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro, calcolata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive UniEmens e DMAg regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo.
L'algoritmo di ripartizione è il risultato delle seguenti operazioni:
Lo sgravio fruibile sarà dato dalla somma QuotaA+QuotaB associata al datore di lavoro.
Guardando al quantum, lo sgravio - calcolato dall’Inps - non può superare un importo pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente la domanda.
NB! I dati prelevati e utilizzati per il calcolo sono quelli delle posizioni contributive (matricole e CIDA) facenti capo al codice fiscale del datore di lavoro istante e attive nell’anno civile precedente la domanda di ammissione al beneficio. Non si tiene conto, invece, del dato relativo ai lavoratori somministrati, in quanto questi hanno diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore, ma non sono computati nell'organico di quest’ultimo, ai fini dell'applicazione di normative di legge o del contratto collettivo. |
I datori di lavoro - anche per il tramite degli intermediari autorizzati – possono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’INPS a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017; a partire, quindi, dal 4 novembre 2017.
La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo: www.inps.it.
La domanda deve contenere:
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze, a seguito di una apposita verifica svolta dall’Inps, che comunicherà in modalità telematica l’esito.
Qualora vi sia esito negativo nella verifica del deposito del contratto aziendale, la procedura DiResCo emetterà un avviso e la domanda non sarà considerata nella fase di calcolo.
In caso di esito positivo, invece, le imprese che hanno presentato domande a valere sulle risorse 2017, saranno ammesse allo sgravio a partire dal 16 dicembre 2017.
NB! Ai fini della presentazione della domanda e del calcolo dello sgravio, il datore di lavoro va inteso sempre come soggetto unitario, identificato dal codice fiscale, indipendentemente dalla pluralità di posizioni contributive aperte presso l’Istituto. Si evidenzia che la posizione su cui viene presentata la domanda è quella che potrà fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di calcolo sopra descritta, che terrà conto anche dei dati delle altre posizioni facenti capo al medesimo datore di lavoro. |
Relativamente alla fruizione dell’agevolazione contributiva, occorre distinguere tra:
Nel primo caso, viene attribuito, da gennaio 2018, il codice di autorizzazione “6J”, che assume il significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”.
Successivamente, i datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L901”, avente il significato di “conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio dello sgravio dev’essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una o due mensilità e, se il saldo della denuncia risulta a credito dell’azienda, il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.
Viceversa, alle aziende agricole senza posizione Uniemens - ovvero che trasmettono i flussi contributivi esclusivamente a mezzo delle dichiarazioni periodiche Dmag/Unico - il codice di autorizzazione “6J” sarà attribuito a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’istanza di concessione.
Da ultimo, l’importo autorizzato sarà portato automaticamente in detrazione dell’obbligazione contributiva dovuta alla prima scadenza utile e di tale operazione di compensazione sarà data informativa nel modello di dettaglio del calcolo.
NB! In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni. |
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 |
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