Sfratto all’anziano se ha alternative
Pubblicato il 19 maggio 2008
La Cassazione, nella sentenza 8961/08, accoglie il ricorso della proprietaria di un immobile alla quale, il tribunale, aveva sospeso l’esecuzione di uno sfratto nei confronti dell’inquilino ultrasessantacinquenne. Lo sfratto può essere eseguito se l’inquilino è in grado, in virtù del reddito percepito, di sostenere il pagamento dell’affitto di un diverso alloggio anche non equipollente, ovvero anche a condizioni più disagiate di quelle esistenti quanto ad estensione di esso e ad ubicazione nel perimetro cittadino, purché sempre in astratto idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’esecutato e alle sue condizioni personali. Pertanto per la Cassazione non vi è nessuna diversa interpretazione alla norma di “previdenza sociale” dell’articolo 80, commi 20, 21 e 22 della legge 388/2000.