Sezioni Unite. Non c'è pregiudizialità tra concordato e fallimento

Pubblicato il 16 maggio 2015 Con sentenza n. 9935 depositata il 15 maggio 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al rapporto sussistente tra il procedimento prefallimentare e quello di concordato preventivo, in particolare, se esista o meno un rapporto di prevenzione tra i due o di pregiudizialità necessaria.

La vicenda trattata riguarda la dichiarazione di fallimento di una s.r.l., pronunciata con sentenza del Tribunale, ed il contestuale rigetto – perché ritenuta inammissibile – della proposta di concordato preventivo avanzata dalla medesima società.

In seconda battutta tuttavia, la Corte territoriale aveva capovolto detta decisione, revocando la pronuncia di fallimento e dichiarando ammissibile la richiesta di concordato, sussistendone,nel caso di specie, tutti i presupposti.

Rigettando il ricorso del fallimento della S.r.l. avverso tale ultima pronuncia, la Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:

In presenza di una richiesta di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore su istanza del creditore o su richiesta del p.m., può essere dichiarato solo quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 della Legge fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato.

La dichiarazione di fallimento
peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico – giuridica, non è preclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.

La pendenza di una domanda di concordato preventivo non rende tuttavia improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del p.m., né ne consente la sospensione, ma ne impedisce soltanto temporaneamente la dichiarazione di fallimento, fino al verificarsi dei suddetti eventi di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 Legge fall.

Il procedimento pertanto, in tal caso, può essere istruito, ma concludersi con decreto di rigetto.
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