Il servizio di ricerca in materia di investimenti finanziari, che i negoziatori forniscono agli intermediari che svolgono attività di gestione individuale di portafogli, va soggetto ad Imposta sul valore aggiunto, applicando aliquota ordinaria al 22 per cento. Esso non può continuare a fruire del regime di esenzione, poiché non rientra in alcuna delle fattispecie di esenzione previste da legge. In particolare, non può essere inquadrato tra le "prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato" relative alle operazioni sui titoli.
Viceversa, il servizio di ricerca in materia di investimenti, che i negoziatori forniscono ai gestori collettivi, se separatamente identificato, sotto il profilo economico, rispetto all’attività di negoziazione, può fruire del regime di esenzione, ma dev'essere inquadrato nell’ambito della gestione di fondi comuni di investimento, nell'accezione fatta propria dalla Corte di giustizia UE.
Così l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 61/E dell’8 agosto.
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