La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7851 del 23 aprile 2004, ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di dare il proprio parere in merito all'imponibilità Iva dei servizi resi dalla casa madre di un'impresa, stabilita in uno Stato membro, alla propria stabile organizzazione, situata in un diverso membro della UE. Il Fisco italiano è favorevole alla rilevanza ai fini Iva delle prestazioni di servizi nei rapporti infragruppo. La Commissione UE ha preso posizione in materia, affermando che i servizi prestati tra filiali diverse di una società o tra una filiale e la sede principale, purché facenti capo alla stessa persona giuridica, non rientrano normalmente nel campo di applicazione Iva, a prescindere dall'appartenenza, in senso fiscale, delle due entità allo stesso Stato o a Stati membri diversi.
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