Con verbale integrativo del 28 aprile 2023 sono state apportate modifiche ed integrazioni al Ccnl 27 dicembre 2022 Servizi assistenziali (Vai al testo dell'accordo).
Le Parti specificano che per il personale già assunto alla data di sottoscrizione del contratto, gli incrementi retributivi si applicano alla retribuzione di fatto già percepita al 31 dicembre 2022.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Le Parti hanno riconosciuto, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del Ccnl 27 dicembre 2022 che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, un importo, a titolo di una tantum, pari ad € 300,00 a copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del Ccnl.
Per le assunzioni decorrenti nel suddetto periodo, gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata attività lavorativa durante il periodo 2020-2022 secondo scaglioni definiti nel rinnovo.
Con l'accordo sono state modificate le percentuali della retribuzione riconosciuta agli apprendisti.
Con riferimento ai primi 3 giorni di carenza di ogni evento di malattia dal 1° al 4° compreso, per ciascun anno di calendario, il datore di lavoro garantirà al lavoratore un'indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle ipotesi indicate nel Ccnl.
In assenza di dette ipotesi, ai dipendenti sarà corrisposta la seguente percentuale dell'indennità di carenza:
Dal 3° evento in poi non sarà corrisposta alcun indennità per carenza.
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