Sequestro per equivalente fino a completa estinzione del debito
Pubblicato il 01 settembre 2012
Le imprese morose soggiacciono inevitabilmente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (articolo 322-ter del Codice penale) sui beni del legale rappresentante finché il debito non é completamente estinto. A nulla rileva l’avvenuto versamento di alcune rate dell'Iva secondo il piano di ammortamento concordato con l'amministrazione finanziaria.
E’ rigida la presa di posizione della Suprema corte che, con la
sentenza n. 33587 depositata in cancelleria il 31 agosto 2012, non lascia scampo al soggetto che omette di corrispondere l’Iva a debito risultante in sede di dichiarazione annuale.
Riferendo l’articolo 10-ter del Decreto legislativo n.
74 del 2000, che sanziona quel comportamento, la Cassazione lascia un unico spiraglio al contribuente consentendogli di proporre istanza per ottenere la riduzione della misura sul suo patrimonio in ragione delle rate già versate.
Unica, coerente, occasione per scongiurare il sequestro è completare il pagamento rateale concordato col Fisco.