Senza rimozione delle cause ostative intermediari obbligati alla denuncia

Pubblicato il 17 novembre 2010 Lo scudo fiscale ha offerto un ampio margine temporale a chi, per aderirvi, doveva rimuovere le cause ostative al rimpatrio o alla regolarizzazione. La data fissata al 31 dicembre 2010 è in scadenza. Cosa capita se non si è riusciti a sbloccare la situazione? Potrebbe essere il caso in cui non ci sia stata collaborazione degli intermediari esteri o si sia in pendenza di procedimenti presso lo Stato estero coinvolto o, ancora, semplicemente per inerzia dei contribuenti stessi.

Allo scadere del termine e al permanere delle cause ostative non rimarrà agli intermediari e ai professionisti che segnalare, ex articolo 41 della legge sull’antiriciclaggio, all’Uif le operazioni sospette non più coperte da scudo, che avrebbe protetto gli aderenti anche dalle responsabilità penali in ambito tributario. Se gli intermediari o i professionisti, in possesso di tutta una serie di documenti scottanti del cliente, non denunciano, la sanzione prevista arriva fino al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata.

Le possibilità da considerare per ricadute meno pesanti sono: la trasformazione in regolarizzazioni dei rimpatri con ostative da Paesi fuori white list, con conseguente dichiarazione integrativa dell’interessato, ed il rimpatrio giuridico tramite conferimento ad una fiduciaria dell’incarico ad amministrare senza intestazione.
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