Senza reclamo il ricorso è inammissibile
Pubblicato il 20 marzo 2012
L’articolo 39, comma 9 della Manovra correttiva di luglio - Dl
98/2011 - ha aggiunto al Dlgs
546/1992 l’articolo 17-bis, denominato “Il reclamo e la mediazione”.
Con la norma si rende obbligatorio per le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, a decorrere dal 1° aprile 2012, l’istituto della mediazione tributaria, spiegata dall’agenzia delle Entrate con la
circolare 9 del 19 marzo 2012.
Il nuovo strumento deflattivo del contenzioso:
- è obbligatorio, sia per il fatto che se il contribuente che intende proporre ricorso non presenta preventivamente reclamo con l’istanza di mediazione il ricorso è reputato inammissibile, sia perché l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo;
- ha carattere generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti
impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla
restituzione di tributi o le cartelle impugnabili sulla base dell’omessa notifica dell’atto di accertamento (opera l’esclusione dalla mediazione l’ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella);
- riduce al 40% le sanzioni nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, con rideterminazione della pretesa o nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.
Restano esclusi: gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario; gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate, quali la cartella di pagamento nelle ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella (ad esempio ritualità della notifica, propria dell'agenzia di riscossione); l’iscrizione di ipoteca; il fermo di beni mobili registrati; gli atti relativi alle operazioni catastali.
La procedura prevede la presentazione da parte del contribuente dell’istanza del reclamo (richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto alla competente struttura dell’Agenzia) - in allegato alla circolare in oggetto un facsimile di istanza - entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso (fa fede non la data in cui l’Agenzia ha consegnato/spedito il plico, ma la data di ricevimento da parte del contribuente). L’istanza può contenere anche una proposta di mediazione e una richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
Dal lato agenziale, nei 90 giorni successivi (non si applica la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre), strutture diverse da
quelle che hanno definito e redatto l’accertamento esamineranno l’istanza e decideranno se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di
mediazione.
Spirati i 90 giorni senza l’intesa o in presenza del diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria per il contenzioso. Infatti, l’istanza di mediazione vale come notificazione del ricorso: il contribuente – qualora intenda adire il giudice a seguito di esito negativo del procedimento di mediazione – è tenuto unicamente a costituirsi in giudizio, ossia a depositare presso la segreteria della Commissione tributaria l’istanza proposta.
In merito all’istituto del reclamo, il presidente Cndcec, Siciliotti, pur non essendo contrario allo strumento deflattivo, pone la questione dell’esigenza di un mediatore terzo:
“Nell’istante in cui il ruolo di mediatore è affidato ad un altro ufficio della medesima pubblica amministrazione che è anche controparte del contribuente nel procedimento, più che di mediazione tributaria sarebbe corretto parlare di reclamo amministrativo obbligatorio per poter poi adire le commissioni tributarie provinciali”.