Senza motivazioni, il licenziamento non è valido
Pubblicato il 11 luglio 2013
La Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 17122 del 10 luglio 2013, affronta il caso di un dipendente licenziato con atto scritto senza però l'esposizione dei motivi del recesso, onere a carico del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta scritta, così come previsto dall'art. 2 della legge n.
604/1966.
I giudici ravvisano nel licenziamento la violazione dei requisiti formali e, nel seguire un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, ribadiscono il principio secondo il quale al dipendente spetta un indennizzo risarcitorio nella misura compresa tra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione globale e la effettiva ricostituzione del rapporto, valutando il comportamento del lavoratore circa la volontà a proseguirlo.
L'articolo 2 della legge n. 604/1966 è stato parzialmente modificato dalla legge n.
92/2012, con l'inserimento dell'obbligo di specificare i motivi che hanno determinato il licenziamento.