Senza giustificazione scritta l’apposizione del termine su un contratto di lavoro per un disabile psichico

Pubblicato il 07 giugno 2010 La Cassazione, con sentenza n. 13285 del 31 maggio 2010, nell’accogliere il ricorso di un’azienda contro la sentenza a sfavore della Corte d’appello di Potenza, chiarisce che il datore di lavoro non è obbligato ad indicare le ragioni della scelta del tempo determinato in un contratto di lavoro stipulato con un disabile psichico.

La motivazione risiede nella deroga operata dall’articolo 11 della legge 68/1999, sull’assunzione dei disabili, alla regola generale recata dal decreto legislativo 368/2001, che assoggetta la possibilità di predeterminare la durata del contratto a patto che ci sia un atto scritto con l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che giustifichino tale scelta.

Si spiega che il citato articolo 11 indica tutte le eccezioni permesse ad un'azienda quando inserisce tra i suoi dipendenti una persona con handicap, nel rispetto delle convenzioni tra l'imprenditore e gli uffici pubblici competenti che spingono verso il massimo inserimento nel lavoro delle persone disabili, attraverso tempi e modi di assunzione che le aziende si impegnano a mettere in atto soprattutto nei riguardi di chi è affetto da particolari problemi (minorazioni psichiche). La deroga, si legge nella sentenza, “assolve alla funzione, da un lato, di individuazione della forma di assunzione più adatta, in un determinato momento, al tipo di inabilità e di disagio dell'invalido e, dall'altro, di promuovere presso il datore di lavoro l'assunzione di personale invalido anche con particolari problemi di inserimento lavorativo”.

Le eccezioni in oggetto riguardano: la facoltà di una scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, a patto che l'esito negativo della prova, se conseguenza della menomazione, non sia motivo di risoluzione del contratto.
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