Con sentenza depositata ieri sulla causa C-394/09, la Corte di giustizia dell'Ue ha risposto al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano circa la portata dell'art. 27 della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni civili e commerciali, sostituita dal regolamento 44/2001. Il caso in cui erano occupati i giudici milanesi riguardava l'esecuzione di una sentenza della Corte inglese con la quale una persona residente in Svizzera era stata condannata senza però aver partecipato al procedimento in quanto era stata esclusa per non aver divulgato informazioni coperte dal segreto professionale. Secondo la Corte europea, pur dovendosi garantire un efficace svolgimento del processo, spetta al giudice nazionale, chiamato ad eseguire la sentenza straniera, verificare se la sanzione disposta dai giudici inglesi non costituisca violazione manifesta e sproporzionata al diritto al contraddittorio.
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