Il contribuente che non edifica tempestivamente sul terreno che ha rivalutato ha diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva a suo tempo versata da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, mediante il canale telematico Entratel.
Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 24/2019.
Dunque, se entro i 10 anni (l'articolo 29, comma 8-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha portato il termine da 5 a 10 anni) successivi all'effettuazione della rivalutazione, l'utilizzazione edificatoria dell'area non è effettuata, non si perde quanto versato (sostitutiva del 19%), ma si recupera con la compensazione.
Si applica al caso, si spiega, quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 86 del 2002, che ha riconosciuto al contribuente il diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo ripristino del valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione.
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