Senza curatela l’inabilitato non può compiere atti di straordinaria amministrazione

Pubblicato il 10 ottobre 2011 Alcune persone giuridiche ed una persona fisica mancano di assolvere le obbligazioni assunte nei riguardi di una banca e garantite da terzi fideiussori e avallanti. Conseguenza, la procedura esecutiva attivata dall’istituto bancario, che rivolge l’ingiunzione di pagamento ai debitori principali e ai garanti ed avvia il contenziosi per il recupero delle somme. Tra gli obbligati, figura una donna dichiarata inabilitata dal tribunale, quindi affidata alla curatela di sua madre, la quale ultima è tenuta all’assistenza negli atti di straordinaria amministrazione. Ma, in questo caso l’assistenza non vi è stata.

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 687 di fine settembre 2011, afferma che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza assistenza di chi ne ha ottenuto la tutela sono annullabili.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy