, con la sentenza n. 16/15/07, stabilisce che l’invio dell’avviso bonario è previsto, a pena di nullità, per consentire al contribuente di provare il regolare versamento delle imposte prima che gli sia notificata la cartella di pagamento. Pertanto, la cartella che deriva dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni è nulla nel caso in cui l’iscrizione a ruolo non è stata preceduta dall’invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari a produrre i documenti mancanti. regionale sottolinea in tal modo che lo Statuto del contribuente (all’articolo 6, comma 5) è da considerarsi violato se il contribuente stesso non è messo in condizione di produrre nuovi atti o spiegazioni.
Sull’argomento è da segnalare che da ieri è divenuta operativa la nuova “cartella di pagamento”: sono, infatti, state recepite le modifiche apportate dal provvedimento del 13 febbraio scorso dell’agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dal Dl 223/06. Le modifiche riguardano, tra le altre, la relazione di notifica contenuta nel frontespizio della cartella, per il caso in cui la “consegna” dell’atto sia effettuata ad un soggetto diverso dal contribuente destinatario. d’estate (art. 37, comma 7) è intervenuta introducendo alcune importanti variazioni all’articolo 60 del Dpr 600/73, in materia di notifica degli avvisi di accertamento tributario, soprattutto al fine di garantire la privacy del debitore. Le nuove regole prevedono, per esempio, l’obbligo di consegnare o depositare la copia dell’atto da notificare in busta chiusa e sigillata. La busta non deve essere contrassegnata da segni o indicazioni dai quali sia possibile desumere il contenuto dell’atto.
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