La Ctr Campania – sentenza 21 dicembre 2005 – disponendo che la cessione di suoli a società esercenti attività d’impresa di costruzioni giustifica sempre il carattere speculativo della transazione del bene e la presunzione opera anche quando esso è acquisito dal cedente per successione, ha commesso il discrimine stabilito dall’articolo 68 del Tuir, comma 2, a proposito della cessione di suoli edificabili, che stabilisce che quando il terreno alienato è stato acquisito a titolo oneroso, la plusvalenza va fissata dalla differenza tra prezzo di vendita e costo d’acquisto, aumentato di eventuali oneri inerenti e rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Differente modalità di calcolo – che ignora la sentenza n. 328/2002 della Consulta, che ha sancito che la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza va eliminata con pronuncia di incostituzionalità - riguarda i terreni acquisiti per effetto di successione o donazione, per i quali il Tuir dispone che la plusvalenza sia determinata nella differenza tra il prezzo di vendita ed il valore dichiarato nell’atto di donazione o successione.
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