Sempre sindacabile la congruità dei costi
Pubblicato il 28 aprile 2008
Sul sindacato di congruità dei costi – attività che gli uffici fiscali possono compiere senza vincoli a valori e corrispettivi “indicati in delibere sociali o contratti” - la giurisprudenza consolida l’orientamento favorevole all’Amministrazione delle finanze. Coerentemente, cioè, con le pronunce n. 12813/00, n. 1821/01 e n. 11240/07, la sentenza di Cassazione numero 9497, dell’11 aprile 2008, afferma che il corrispettivo pattuito da contratto tra due soggetti può essere rettificato dal Fisco quando non ritenuto congruo se confrontato con i prezzi di mercato. Il riferimento è, dunque, per gli oneri, ai valori di mercato.