Seconde case, doppia imposizione

Pubblicato il 08 giugno 2006

Solleva dubbi di compatibilità con le norme comunitarie e con la legislazione statale la legge della Regione Sardegna n. 4 dell’11 maggio 2006, che ha introdotto un’imposta del 20% sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case (articolo 2), che s’applica anche alle persone fisiche o giuridiche residenti all’Estero, con sola esclusione dei nati in Sardegna o dei coniugi di questi. Potrebbero, in questo caso, valere le convenzioni contro le doppie imposizioni, considerato che l’imposta è assimilabile a Irpef e Ires poiché tassa redditi in larga misura coincidenti con quelli disciplinati all’articolo 67, comma 1, lettere b), c) e c-bis) del Tuir. Due le possibili conseguenze:

- da un lato, i non residenti che cedono partecipazioni in società sarde, italiane o non residenti con abitazioni situate entro i tre chilometri dalla battigia sarda dovrebbero essere esenti da tassazione in Sardegna per effetto dell’articolo 13 dei trattati conformi al modello Ocse;

- dall’altro, le plusvalenze tassate in Sardegna dovrebbero dare diritto al credito d’imposta nello Stato estero di residenza del cedente.

Nel nostro Paese non esistono convenzioni per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Sardegna, pertanto il contribuente soggetto alle imposte sulle plusvalenze ex articolo 67 del Tuir subirà una doppia imposizione giuridica sullo stesso reddito.

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