Se si vince la causa l'Iva versata all'avvocato può essere rimborsata

Pubblicato il 07 maggio 2009
La Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 10336 del 5 maggio 2009, ha spiegato che la sentenza con la quale la parte soccombente viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, costituisce titolo esecutivo anche per ottenere il rimborso dell'Iva che la stessa parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del dpr 633 del 1972. I giudici di legittimità, in particolare, hanno respinto il ricorso presentato da una Asl contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il recupero delle spese processuali con il quale era stato ritenuto dovuto, a carico del soccombente, anche l'importo Iva in favore del procuratore della parte vittoriosa.
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