Se muore il difensore con procura l’atto è notificato alla parte

Pubblicato il 12 settembre 2011 Stante il divieto ex comma 4 dell'articolo 141 del Cpc, la Cassazione, nelle sentenze n. 16673 e n. 16674 del 2011, stabilisce la nullità della notifica dell’appello presso l'indirizzo del procuratore morto.

Sull’avviso di ricevimento all’indirizzo del domicilio fiscale di una società una firma illeggibile, dunque, tutto da rifare per l’Amministrazione ricorsa in appello: dovrà ripetere la notifica, stavolta, direttamente alla parte (comma 3 dell'articolo 330 del codice di procedura civile).

L’appello aveva visto il Fisco vincere, ma in assenza di contraddittorio, per il fatto che il difensore fiscale, con procura ad litem rilasciata nel ricorso introduttivo, della società era morto prima che venisse consegnato presso il suo domicilio l’avviso del ricorso da parte dell’Amministrazione. Il ricevente l’avviso, a cui è stato impossibile risalire data l’illeggibilità della firma, non si era premurato di farlo recepitare alla società interessata.

Le pronunce in oggetto sono occasione per la Corte di ribadire che la notifica nulla, a differenza di quella inesistente, è sanabile o rinnovabile.
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