Se mancano gli allegati, non si rettifica l'imposta di Registro

Pubblicato il 08 aprile 2013 La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 59/3/2013, evidenzia l'illegittimità della rettifica delle maggiori imposte di registro e ipocatastali qualora manchi l'allegazione degli atti che costituiscono il termine di paragone dell'ufficio per rettificare il valore degli immobili trasferiti.

I giudici, nel richiamare l'art. 52, comma 2-bis, del DPR n. 131/1986 e l'ordinanza n. 3262/2013 della Suprema Corte, sottolineano come sia leso il diritto di difesa del contribuente qualora questo non sia messo nelle condizioni di esaminare gli atti richiamati a confronto, nel caso specifico sul valore degli immobili, verifica fondamentale per accertare le singole situazioni, quali presenza di servitù, modalità di pagamento, oneri accollati al venditore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

DDL zone montane: incentivi per lo smart working e bonus natalità

04/11/2024

Ddl zone montane. Bonus per giovani che acquistano casa

04/11/2024

Modello 730 Integrativo Tipo 2: c’è tempo fino all’11 novembre

04/11/2024

Piano Transizione 5.0: nuove FAQ su energie rinnovabili, leasing e incentivi fiscali

04/11/2024

Formazione per i preposti, i chiarimenti del Ministero del lavoro

04/11/2024

Atto notarile di rettifica di compravendita nulla con imposta di registro

04/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy