Se manca l'urgenza, l'accertamento prima della scadenza dei 60 giorni dalla fine delle ispezioni risulta invalido
Pubblicato il 24 febbraio 2014
La Commissione tributaria regionale Lombardia, con
sentenza 126/19/2013 del 30 dicembre 2013,
si pronuncia in merito all'impugnazione, da parte di una società, di un
avviso di accertamento per maggiori imposte ai fini Ires e Irap.
La società adduceva, nelle motivazioni del ricorso, la mancata
osservanza da parte del Fisco del termine di 60 giorni dalla fine delle
operazioni ispettive per l'emanazione dell'accertamento, previsto
dall'articolo 12, comma 7, della legge n.
212/2000.
A fronte del ricorso, accolto in primo grado dalla Ctp di Milano
(sentenza 366/05/11), l'amministrazione finanziaria presenta appello
alla Ctr, che lo respinge facendo riferimento anche alla sentenza n.
18184 del 29 luglio del 2013 emessa in materia dalle Sezioni unite della
Corte di Cassazione.
Sulla base della verifica che l'emissione dell'atto impositivo
prima del decorso di 60 giorni dalla fine delle operazioni ispettive
abbia violato il diritto della contribuente a difendersi, privandola di
un grado di valutazione delle sue ragioni, senza che ne ricorressero
validi motivi di urgenza, la Ctr conferma la sentenza della Ctp e
condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali del secondo
grado di giudizio.