Se la società non si attiva, azione di responsabilità più difficile

Pubblicato il 03 dicembre 2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25854 del 2 dicembre 2011, limita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società.
 
Il ricorso presentato da una grande impresa di assicurazione contro uno degli amministratori, dopo aver ricevuto una sanzione dall'Isvap per irregolare e confusa tenuta della contabilità, è respinto dai giudici della Prima sezione civile in quanto:
 
- l'impresa aveva provveduto al pagamento della sanzione, senza attivarsi per impugnarla in presenza dei margini per poterlo fare. La Corte fa riferimento all'articolo 1227 del Codice civile, che non si limita a imporre "un qualsiasi comportamento soggettivamente inteso a evitare o ridurre il danno, ma impone un comportamento diligente. Non basta dunque la semplice finalità di operare nell'interesse del debitore, occorre anche obiettivamente operare con diligenza in quel senso; ciò che invece è appunto mancato, secondo i giudici di merito, nella specie";

- l'amministratore non poteva più impugnare la sanzione, essendo estinta l'obbligazione sanzionatoria a fronte dell'avvenuto pagamento.
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