Se la necessità è finta danni allo sfrattato

Pubblicato il 08 giugno 2009
Qualora il proprietario di un immobile concesso in locazione chieda la risoluzione del contratto per urgente necessità di alloggio, lo stesso deve effettivamente adibirlo a propria abitazione non potendo, per contro, affittarlo a ulteriori soggetti, pena il risarcimento del danno nei confronti del primo conduttore. E' quanto statuito dalla Corte di legittimità nel testo della sentenza n. 12536 del 2009, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da un ex inquilino per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del locatore che, notificata la dichiarazione di urgente necessità, aveva poi affittato l'appartamento a terze persone.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Secondo licenziamento legittimo se fondato su fatti nuovi

24/01/2025

Dichiarazione IVA 2025, presentazione e pagamento

24/01/2025

Mediazione civile e commerciale: al via le modifiche

24/01/2025

Investimenti sostenibili 4.0, nuovi contributi per le PMI del Sud

24/01/2025

Cooperative compliance, nuova gestione online della posizione

24/01/2025

Partecipazione dei lavoratori all'impresa: utili ai lavoratori tassati al 5%

24/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy